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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

 

Il giorno 21 del mese di agosto 2014 alle ore 21.00 in Milano, via Giuseppe Compagnoni, 2, si sono riuniti i Signori:

Alessandro Riccò, nato a Milano il 01/04/1974, residente in Milano, Corso Sempione, 76

C.F. RCCLSN74D01F205Y  

Daniela Vona, nata a Milano il 25/09/1953, residente in Milano, Via Giuseppe Compagnoni, 2

C.F. VNODNL53P65F205Z

Maurizio Gandini, nato a Milano il 31/05/1951, residente in Milano, P.le Vincenzo Cuoco, 8

C.F. GNDMRZ51E31F205Z 

Marco Ercole Maria Brunazzo, nato a Milano il 09/03/1977, residente in Rozzano, via Adige, 53     

C.F. BRNMCR77C09F205O

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C. , come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica che viene denominata: "Bai He Associazione Sportiva Dilettantistica". L'Associazione fissa la propria sede legale in Milano Via Giuseppe Compagnoni, 2. L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali. L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:

Maurizio Gandini Presidente;

Marco Ercole Maria Brunazzo Vicepresidente;

Daniela Vona Segretario;

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione da parte del Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni, adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso.

Art.1) - COSTITUZIONE SEDE DURATA - E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata:"Bai He Associazione Sportiva Dilettantistica”.L'Associazione ha sede  legale in Milano, via Giuseppe Compagnoni, 2. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2) - NATURA E SCOPI – L’associazione ha lo scopo di propagandare, diffondere, organizzare, disciplinare lo studio la ricerca e la pratica delle discipline interne quali  Qìgōng; Tàijíquán; Bāguàzhǎng; Xíngyìquán; Yìquán; Yǒngchūnquán; Liùhébāfǎquán e a quelle ad esse connesse quali Shiatsu; Tui Na, e affini, definite come discipline bionaturali DBN dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 2/2005, art. n. 3 comma 1 e del Decreto della D.G. Occupazione e Politiche, del Lavoro n. 4669/ 2012 contemplando anche materie culturali quali la calligrafia cinese e altre attività artistiche rivolte comunque all'educazione, all' elevazione morale, spirituale, fisica e culturale di tutti gli individui indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla religione, del credo politico.

L'Associazione sì affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. L'Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati dell’Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'attività comprende la gestione degli impianti e delle attrezzature. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali e l’organizzazione di iniziative culturali,  gare, stages, corsi di formazione professionale nell’ambito delle discipline istituzionali, incontri, servizi, e manifestazioni di vario tipo per diffondere le discipline praticate.

 l'Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini dì lucro, svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attivita istituzionale.

Art.3) - PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari; e) da contributi di soggetti pubblici o privati; t) dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art.4) - SOCI DIRITTI/DOVERI - Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati ne’comunicati. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e della consegna della tessera, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro i termini previsti, decisione per la quale è ammesso appello all’assemblea generale.  

 L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. Le  quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

L'Adesione all'Associazione comporta:

a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. é ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell’assemblea. Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai soci e soci-amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art.5) - QUOTE SOCIALI - Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art.6) - ASSEMBLEA/BILANCIO - L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532 c.c.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo e si riunisce una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'assemblea approvare il rendiconto di esercizio con la modalità del voto palese, decidere sulle affiliazioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

Art.7) - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni , assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Art.8) - CARICHE SOCIALI - Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione ai servizi dell'Associazione dei tesserati CSEN. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art.9) - SCIOGLIMENTO - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190.1.662/96.

Art. 10) STATUTO/REGOLAMENTI - Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

Art. 11) - COLLEGIO ARBITRALE - Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazione dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente e a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin dora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 12) - RIMANDI - Si stabilisce che l’Associazione, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale C.O.N.I., si assuma l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I.. Si stabilisce inoltre che si affilii al C.S.E.N., Ente di Promozione Sportiva e Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal C.O.N.I. e dal Ministero degli Interni e ne riconosca lo Statuto e ne adotti la tessera nazionale quale tessera sociale e sodalizio tra le parti.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e del CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Milano il  21/08/2014.        

 

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