CHI SIAMO

L'Airone - Centro ricerche discipline taoiste nasce come associazione culturale nel 1987, per iniziativa di Maurizio Gandini, di ritorno da un soggiorno in Cina Popolare.

La principale disciplina studiata è il Taijiquan, ma la ricerca dell'Associazione si allarga a tutte quelle discipline psicofisiche che tendono ad elevare il livello di consapevolezza della propria appartenenza ad una specie e della stretta relazione che questa ha con l'ambiente che la circonda.

Impegnato a cercare e evidenziare le attinenze, anziché le differenze, tra queste discipline, L'Airone ha puntato l'attenzione soprattutto sullo Shiatsu, l'Osteopatia, la Bioenergetica, lo Yoga, senza tuttavia escludere anche altri ambiti.

Le attività promosse dall'Airone si articolano in corsi e seminari, tenuti in varie città, corsi di formazione, per coloro che intendono approfondire la materia e dedicarsi al suo insegnamento, conferenze, pubblicazioni e iniziative di ricerca condotte in cooperazione con enti universitari e sanitari, volte a promuovere il riconoscimento delle valenze non solo storiche e culturali, ma anche scientifiche, di queste discipline.

I corsi e i seminari dell'Airone propongono un Programma Didattico che si adegua, nei primi livelli, alla metodologia adottata in Cina Popolare, per poi proseguire nel contesto specifico esperienziale del proprio lavoro di studio e ricerca.

Perseguendo questi obiettivi, nel corso degli anni l'Airone ha avviato scambi e collaborazioni con altre associazioni di rilievo, contribuendo tra l'altro alla fondazione del CEDI, Comitato Etico Discipline Interne. In occasione della legislazione regionale sulle discipline bionaturali, si è partecipato alla stesura del progetto di legge Lombardia, costituendo con altre associazioni il COMITATO PROVVISORIO DBN-DISCIPLINE INTERNE che si sta adoprando al fine di costituire un coordinamento tra quelle scuole che vedono le nostre discipline nella loro globalità e non solo sotto gli aspetti sportivi. Attualmente è facente parte del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DBN Lombardia.

 

STATUTO

Art.1 – Denominazione e sede.
E’ costituita in Milano P.le V. Cuoco, 8, una associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “ L’Airone – centro ricerche discipline taoiste Associazione Sportiva Dilettantistica”, in acronimo “L’Airone – centro ricerche discipline taoiste A.S.D.”.
L’Airone – centro ricerche discipline taoiste Associazione Sportiva Dilettantistica è una libera Associazione senza scopo di lucro con finalità sportivo dilettantistiche, didattiche, culturali, educativi e sociali e di volontariato. Essa è apartitica, apolitica e democratica, con durata illimitata nel tempo. L’Associazione ha sede legale in Milano P.le V.Cuoco, 8, e operativa al “drago che nuota” in Milano, Via De Andreis,9; può istituire sedi periferiche in altre località senza necessità di integrare la presente scrittura. L’Associazione non può avere vincoli con partiti o movimenti politici o credi religiosi. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini Sociali.
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea Generale, ad altre associazioni, enti o istituzioni quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. L’associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono il Bianco e Blu.
Art.2 – Scopi dell’Associazione e affiliazione.
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ha come scopo principale lo sviluppo e il coordinamento di tutte le attività sportive, in special modo e a puro titolo esemplificativo di quelle inerente le discipline quali Taijiquan (Tai Chi) e altre cinesi simili al Judo e di tutte le attività didattiche e culturali, formative e ricreative ad essa correlate come l’attività motoria per anziani, il Qi Gong (Chi Kung) e tutto ciò che rientra nel settore altrimenti definito Discipline Bio Naturali.
L’Associazione, mediante l’uso e l’utilizzo di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua disciplina, forma agonistica, amatoriale e ricreativa, curando in particolare, la formazione, preparazione e gestione di squadre di attività sportiva.
Pertanto, per il raggiungimento dell’oggetto sociale potrà nel campo della disciplina Judo e cinesi affini quali Taijiquan (Tai Chi) e simili impartire lezioni di Taijiquan (Tai Chi) e simili ai propri soci tesserati e partecipare ed organizzare manifestazioni e gare e ogni altra attività connessa a favore dei Soci e dei propri familiari, di altri iscritti, associati o partecipanti.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nel settore Taijiquan (Tai Chi) e simili e in altre discipline a favore dei propri soci tesserati e partecipare ed organizzare manifestazioni di settore e attività didattica. L’attività comprende la gestione degli impianti e delle attrezzature. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali sia rivolta ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; l’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili. L’Associazione sarà inoltre libera di stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’associazione. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale - le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. L’Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di Appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.
Art.3 – Durata ed esercizio sociale
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. L’esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1 Ottobre e termine il 30 Settembre di ogni anno.
Art.4 – I Soci dell’Associazione.
Tutti i soci sono uguali all’interno dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte altresì dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione attraverso apposito modulo all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da chi per esso delegato.
In caso di domanda di ammissione a socio prestate da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente della potestà parentale. Lo stesso rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non potrà essere trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non può essere rivalutata.
All’interno dell’Associazione è garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione.
Art.5 – Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.
L’Associazione provvederà al tesseramento CSEN del minore e alla relativa copertura assicurativa limitatamente alla sola pratica sportiva. Colui che esercita la potestà parentale rimane responsabile di atti e comportamenti dell’associato minorenne che arrechino danno all’Associazione o terzi; pertanto, l’Associazione stessa si ritiene svincolata da qualsiasi danno provocato o arrecato al socio minorenne per cause a lui imputabili. Salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, ogni socio può accompagnare all’interno dei locali sociali suoi amici e familiari unicamente con al fine di promuovere gli scopi dell’Associazione; tali visite potranno avere carattere puramente sporadico. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato o chi espressamente autorizzato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con l’accettazione di tale domanda e la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si riconvoca automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale e il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti causa morte e non sono rivalutabili. L’adesione all’associazione comporta:
(a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
(b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
(c) il pagamento delle tessere, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
(d) mantenere rapporto di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo, le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità. Rimane inteso che qualunque incarico retribuito a favore di soci dovrà essere attribuito dal Consiglio Direttivo unicamente al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività.
La quota associativa ha validità di 12 mesi. Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento non cedibile né trasmissibile. Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Il Socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.
La radiazione o le dimissioni comportano l’immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal Socio. I Soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini.
L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che deve essere approvato dall’Assemblea Generale. La quota o contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art.6 – Organi Sociali.
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- Il Segretario
Art.7 – Doveri.
Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie e devono assolvere con lealtà e probità i propri incarichi, osservando la diligenza da questi richiesta. Sono responsabili nei confronti dell’Associazione per i danni ad essa cagionati in violazione degli obblighi.
Art.8 – Incompatibilità.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell’Associazione. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dall’Associazione. E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art.9 – Assemblea Generale dei Soci: definizione.
L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea generale dei soci è il momento fondamentale di confronto, è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione ed è quindi sovrana, assicurando la corretta gestione dell'Associazione stessa. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota di Associazione. L’Assemblea è formata da tutti i soci. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, c. 2 c.c.). L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei quattro quinti degli intervenuti in assemblea straordinaria. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo per i trenta giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’assemblea approvare il rendiconto di esercizio con la modalità del voto palese, decidere sulle affiliazioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria è fatta dal Consiglio Direttivo a mezzo di avvisi affissi presso la sede sociale o in mancanza con lettera, telefax, o altro mezzo idoneo, inclusi gli organi istituzionali di comunicazione dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data. Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta altresì dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.10 – Assemblea e rendiconto.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest’ultimo dal Socio più anziano in termini di iscrizione all’Associazione.
L’Assemblea, previa convocazione del Presidente, dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Verrà incaricato il Consiglio direttivo a redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione e il relativo verbale di approvazione.
Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o metà degli associati. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale per cui è necessario il voto favorevole di 2/3 dei soci; atti contratti relativi a diritti reali mobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione per cui è necessario il voto favorevole dei 4/5 dei soci intervenuti.
Art.11 – Consiglio Direttivo: composizione.
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri, compreso il Presidente, Vice Presidente e Segretario eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi di spesa o altri compensi a qualunque titolo attribuiti. Con le medesime modalità gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associati che siano maggiorenni e che non ricoprano le medesime cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI o dell’Ente affiliante o altra Federazione sportiva nazionale ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più membri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazioni conseguite dall’ultimo membro del Consiglio Direttivo effettivamente eletto. Se non ci sono candidati con tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà cadente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per sostituire i mancanti che ne resteranno in carica fino alla scadenza dei membri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina di un nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. In questo caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.
Art.12 – Consiglio Direttivo: convocazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri senza formalità. Il Consiglio Direttivo deve, comunque, ritenersi validamente convocato, anche in assenza di formale invito, qualora all'adunanza siano presenti tutti i membri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando risultano da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo e atte a garantire la massima diffusione.
Art.13 – Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati CSEN.
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci e ha la legale rappresentanza legale dell’Associazione insieme o in concerto al Segretario Generale con facoltà di agire e resistere in giudizio per l’Associazione e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. Tutti i Soci danno anche singolarmente a lui mandato di rappresentarli in giudizio sia contro i Soci, sia contro i terzi, quando ritenga che l’interesse di essi mandanti lo richieda e l’autorizzano a rilasciare procure generali e speciali ad altri mandatari da lui scelti per far valere dette azioni in giudizio.
Nell'espletamento degli affari aventi carattere d'urgenza il Presidente potrà assumere autonomamente decisioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni e può essere rieletto. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal Socio più anziano in termini di iscrizione all’Associazione in carica nel Consiglio.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce al Vice-Presidente o ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.14 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art.15 – Vicepresidente.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario.
Art.16 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio e le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
f) da eventuali lasciti, donazioni, successioni e atti di liberalità nonché elargizioni fatti dai Soci ai e da terzi;
g) dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di manifestazioni sportive e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche ricreative nonché dalle gestioni accessorie organizzate dall’Associazione stessa oltre che dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
h) dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali collaterali.
Art.17 – Sedi Periferiche
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.18 – Divieto di distribuzione degli utili.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.19 – Trasformazione e scioglimento.
L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società di Capitali, ai sensi della disciplina legislativa in vigore.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei quattro quinti degli intervenuti. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com.190, L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.20 – Statuto e regolamenti.
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Art.21 – Rimandi.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e del CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
 

Milano, li 16/10/2009

Il Presidente
Maurizio Gandini